Sez. 5, Sentenza n. 5565 del 15/03/2005 (Rv. 582504 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Determinazione - Criteri dettati dall'art. 5, comma terzo, del d.P.R. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Presupposti - Distinta contabilizzazione dei fabbricati - Nozione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione della base imponibile (costituita dal valore degli immobili), per l'applicabilità dei criteri dettati dal comma terzo dell'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è necessario che i fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, siano posseduti da imprese "e distintamente contabilizzati", presupposto, quest'ultimo, che trova la sua "ratio" giustificatrice nella puntuale correlazione che deve sussistere, in ordine ai singoli fabbricati, fra il costo indicato nelle scritture contabili e la futura rendita da attribuirsi agli immobili stessi all'atto dell'iscrizione in catasto (nella specie, il valore di 27 unità immobiliari era stato, invece, ricavato dalla contribuente dividendo il costo complessivo del compendio per i metri quadrati di ogni unità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)