Sez. 3, Sentenza n. 2184 del 26/06/1972 (Rv. 359450 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - ARTT 8 44 COD CIV - SFERA D'APPLICAZIONE - IMMISSIONI DETERMINATE SENZA L'OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI E SPECIALI DISCIPLINANTI L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA - AZIONE ESPERIBILE DAL DANNEGGIATO - FATTISPECIE IN TEMA DI SPARGIMENTO DI FUMO DA UNO STABILIMENTO SPROVVISTO DI DEPURATORI E CIMINIERE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - ARTT 8 44 COD CIV - SFERA D'APPLICAZIONE - IMMISSIONI DETERMINATE SENZA L'OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI E SPECIALI DISCIPLINANTI L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA - AZIONE ESPERIBILE DAL DANNEGGIATO - FATTISPECIE IN TEMA DI SPARGIMENTO DI FUMO DA UNO STABILIMENTO SPROVVISTO DI DEPURATORI E CIMINIERE.*
L'art 844 cod civ impone - nei limiti della normale tollerabilita e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprieta - l'Obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili, determinate dall'uso della proprieta attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'Esercizio. Fuori di tale ambito, si e in presenza di un'attivita illegittima di fronte a cui non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorche minimo, all'altrui diritto di proprieta o di godimento e non sono, quindi, applicabili i criteri dettati dall'art 844, in tema di normale tollerabilita, di contemperamento d'interessi contrastanti e di priorita dell'uso. In tale ipotesi, invece, venendo in considerazione l'illiceita del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'Azione generale risarcitoria di cui all'art 2043 cod civ. (nella specie, trattavasi dei danni subiti da un vivaio dal continuo spargimento di fumo proveniente da uno stabilimento industriale che, in violazione degli artt 890 cod civ e 47 regolamento d'igiene del comune di Roma, era gestito senza adeguate protezioni, quali ciminiere, camini, o depuratori, dirette alla continua e completa asportazione dei prodotti della combustione o di altre emissioni di gas e di vapore. La suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto che l'Azione di risarcimento proposta dal proprietario del vivaio era regolata dall'art 2043 e non dall'art 844 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 890, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)