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Sez. 2, Sentenza n. 780 del 28/01/1987 (Rv. 450464 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - IN GENERE - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITÀ - CRITERIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTANZE PER FABBRICHE E DEPOSITI NOCIVI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 890 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI PERICOLO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450464-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - IN GENERE - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITÀ - CRITERIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTANZE PER FABBRICHE E DEPOSITI NOCIVI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 890 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI PERICOLO - PORTATA.*

Il criterio della normale tollerabilità e la relatività del medesimo sono previsti dall'art. 844 cod. civ. esclusivamente con riguardo alle immissioni e non possono, pertanto, trovare applicazione in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi che sono regolate dall'art. 890 dello stesso codice con norma che si ispira al diverso principio della presunzione di pericolo: assoluta se la distanza da osservare sia stabilita nei regolamenti, relativa negli altri casi: nei quali le distanze da osservare saranno quelle che, nelle specifiche circostanze, si riveleranno necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. (V 3485/78, mass n 392979; (V 2184/72, mass n 359450; (Conf 3348/69, mass n 343413; (Conf 1536/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)