Sez. 1, Sentenza n. 4959 del 12/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202671 - 01
Reato - Reato continuato - Pena. | Scindibilità del reato continuato ai fini della applicazione e della revoca dell'indulto.
Reato - Reato continuato - Pena.
Il principio della scindibilità del reato continuato ai fini della applicazione e della revoca dell'indulto trova fondamento nella previsione dell'art. 81, come modificato dall'art. 8 legge 7 giugno 1974 n. 220. Ne consegue che, in ordine alla revoca dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 1990, - qualora il reato continuato riguardi violazioni commesse prima e dopo il 24 dicembre 1990 - occorre scindere il reato continuato medesimo ed esaminare se, per i singoli reati commessi dopo tale data, sia stata irrogata una pena non inferiore a due anni di reclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4, DPR 22/12/1990 num. 394 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)