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Sez. 2, Sentenza n. 215 del 28/01/1971 (Rv. 349635 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE COMPETENZA DEL PRETORE - FASE DI MERITO - COMPETENZA SECONDO LA REGOLA GENERALE.*
Stato
decisa il 1971-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349635-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE COMPETENZA DEL PRETORE - FASE DI MERITO - COMPETENZA SECONDO LA REGOLA GENERALE.*

In tema di denunzia di nuova opera la Competenza esclusiva del pretore e stabilita solo per la fase cautelare del procedimento e per i provvedimenti urgenti conseguenzialì esaurita tale fase, il giudizio verte sulle domande di merito, che non hanno carattere accessorio ma autonomo, e sul rapporto giuridico dedotto (reale o personalè immobiliare o mobiliare). Nella categoria delle cause relative a beni mobili, attribuite alla Competenza per valore del conciliatore, rientra l'Azione di risarcimento del danno per danni ad immobili, purche non venga in discussione il rapporto giuridico con l'immobile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)