Sez. 2, Sentenza n. 2727 del 11/09/1972 (Rv. 360394 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE IN DUE FASI - COMPETENZA RISPETTIVA - PASSAGGIO DALLA FASE CAUTELARE A QUELLA DI MERITO - PROPOSIZIONE DI ESPLICITA DOMANDA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE IN DUE FASI - COMPETENZA RISPETTIVA - PASSAGGIO DALLA FASE CAUTELARE A QUELLA DI MERITO - PROPOSIZIONE DI ESPLICITA DOMANDA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Azione di denuncia di nuova opera e caratterizzata da una duplice fase: la prima a cognizione sommaria, di natura puramente cautelare, che si esaurisce nella eventuale emanazione, da parte del pretore, dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la seconda, costituita da un ordinario giudizio di merito, tendente all'accertamento del diritto ed alla emissione dei conseguenti provvedimenti definitivi. Mentre la prima fase e sempre di Competenza del pretore, la seconda, di merito, puo essere di Competenza di detto giudice o del tribunale, a seconda che si tratti di giudizio possessorio o petitorio ed, in quest'ultimo caso, a seconda che il valore della controversia ecceda o meno la Competenza del pretore. Ma, siano stati oppure no emessi provvedimenti temporanei ed urgenti, il passaggio dalla fase cautelare a quella di merito avviene in ogni caso senza che, dopo la chiusura della prima, sia necessario proporre una nuova domanda, essendo a tal fine sufficiente quella proposta inizialmente con il ricorso di denuncia di nuova opera. (V 1174'71, mass n 351303; 215'71, mass n 349635) (V 98'70, mass n 344789).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)