Sez. U, Sentenza n. 266 del 23/01/1985 (Rv. 438491 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - ALIENAZIONE IN PENDENZA DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LOCATORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL RAPPORTO - EFFETTI DELLA LICENZA INTIMATA DAL DANTE CAUSA - ESTENSIONE ALL'ACQUIRENTE - PROPOSIZIONE AUTONOMA DI DOMANDA DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - ALIENAZIONE IN PENDENZA DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LOCATORE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL RAPPORTO - EFFETTI DELLA LICENZA INTIMATA DAL DANTE CAUSA - ESTENSIONE ALL'ACQUIRENTE - PROPOSIZIONE AUTONOMA DI DOMANDA DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di alienazione della cosa locata, che si verifichi, in pendenza della controversia promossa dal locatore per il rilascio del bene alla scadenza del rapporto, nonché anteriormente alla scadenza medesima, l'acquirente, subentrando nella posizione giuridica del venditore quando il contratto è ancora in corso, è destinatario degli effetti della licenza intimata dal proprio dante causa, ma non può proporre autonomamente domanda di rilascio per finita locazione, atteso che la suddetta situazione resta soggetta alle Disposizioni dell'art. 111 cod. proc. civ., in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il quale conferisce al successore le sole facoltà di intervenire nella causa pendente, ovvero di impugnare o resistere alla impugnazione avverso la sentenza in essa resa nei confronti dell'alienante (e produttiva di effetti anche nei riguardi del successore). (V 3868/83, mass n 428792; (V 776/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)