Sez. 3, Sentenza n. 3868 del 06/06/1983 (Rv. 428792 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE - PROCEDIMENTO DI RILASCIO - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - ASSUNZIONE DELLA STESSA POSIZIONE DELL'ALIENANTE - SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE E DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE - PROCEDIMENTO DI RILASCIO - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - ASSUNZIONE DELLA STESSA POSIZIONE DELL'ALIENANTE - SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE E DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE.*
La successione a titolo particolare nel diritto controverso si ha non soltanto nel caso in cui venga alienato lo stesso diritto che Forma oggetto di controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione comporti - per un rapporto di derivazione sostanziale - il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. Conseguentemente, l'acquirente del bene locato per il quale sia in corso un procedimento di rilascio, viene posto dall'art. 111 cod. proc. civ. nella stessa posizione dell'alienante, nei confronti del quale - pur non essendo più titolare del diritto sul bene controverso - va emessa la sentenza, che fa stato sia nei confronti dell'alienante che del successore a titolo particolare. (V 321/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)