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Sez. 3, Sentenza n. 879 del 18/03/1968 (Rv. 332201 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PRESUPPOSTI-MANCATA FORMULAZIONE DI RISERVA DI GRAVAME IN UN GIUDIZIO- DIVERSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332201-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PRESUPPOSTI-MANCATA FORMULAZIONE DI RISERVA DI GRAVAME IN UN GIUDIZIO- DIVERSO - ESCLUSIONE.*

L'acquiescenza tacita, per potere essere ritenuta preclusiva rispetto alla proposizione del gravame, deve consistere nel compimento di Atti o fatti univoci che si rivelino assolutamente incompatibili con la volonta di avvalersi del diritto di proporre la impugnazione. Tale non puo ritenersi la mancata formulazione di una riserva di gravame in un giudizio diverso da quello in cui e stata emessa la sentenza impugnata e, quindi, al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge (art. 340 cod.proc.civ.), che evidentemente non puo essere estensivamente interpretata, nel senso di introdurre una decadenza, poiche questa e sempre di carattere eccezionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)