Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 30/04/1969 (Rv. 340209 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Si ha acquiescenza tacita allorquando vengano compiuti Atti che - in maniera inequivoca - si appalesino assolutamente incompatibili con la volonta di avvalersi dell'impugnazione. (nella specie era stata rilasciata quietanza liberatoria con l'esplicita dichiarazione di rinunzia a qualsiasi ulteriore Azione in Sede penale e civile). (V. 2223-68, massima n. 334456 1951-68, massima n. 333970 879-68, massima n. 332201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)