diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 09/10/1971 (Rv. 353998 - 01)

MANDATO - MANDANTE - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - OBBLIGO DI FORNIRE I MEZZI AL MANDATARIO - MANDATO NELL'INTERESSE CONGIUNTO DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353998-01

MANDATO - MANDANTE - OBBLIGHI E RESPONSABILITA - OBBLIGO DI FORNIRE I MEZZI AL MANDATARIO - MANDATO NELL'INTERESSE CONGIUNTO DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*

Anche nel caso in cui il mandato puo considerarsi attribuito nello interesse congiunto di entrambe le parti contraenti, rimane fermo, salvo patto contrario, l'Obbligo del mandante di fornire i mezzi per lo adempimento del contratto, da lui gia stipulato, al mandatario incaricato del pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)