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Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 30/07/2002 (Rv. 556439 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO | Necessità - Obbligazione solidale del mandatario - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556439-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - MEZZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL MANDATO

In tema di mandato di pagamento, la banca operante nell'U.R.S.S., incaricata del pagamento del prezzo relativo ad una compravendita conclusa in Italia da ente importatore, dotato di personalità giuridica conferita da quello Stato, con società esportatrice operante nello Stato italiano, ancorché, in virtù dell'ordinamento del commercio estero vigente, all'epoca, nell'ex U.R.S.S., avesse il monopolio della transazione finanziaria con gli operatori esteri, non assume, per ciò solo, la veste di condebitrice in solido con l'ente importatore nei confronti dell'altro contraente, tale responsabilità potendo derivare o da un suo coinvolgimento nella conclusione del contratto che determini il sorgere di una sua obbligazione verso il soggetto creditore o da un meccanismo legale che dal mandato di pagamento faccia derivare un'obbligazione del mandatario verso il terzo creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)