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Sez. 2, Sentenza n. 723 del 02/02/1979 (Rv. 396898 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE (RECTIUS: CONCESSIONE) - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INDENNITA DI AVVIAMENTO - SPETTANZA AL PRECEDENTE TITOLARE - AL GESTORE PROVVISORIO - ESCLUSIONE - AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DEL GESTORE MEDESIMO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396898-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE (RECTIUS: CONCESSIONE) - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INDENNITA DI AVVIAMENTO - SPETTANZA AL PRECEDENTE TITOLARE - AL GESTORE PROVVISORIO - ESCLUSIONE - AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DEL GESTORE MEDESIMO - IMPROPONIBILITA.*

L'indennita di avviamento prevista dall'art 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n 1265, in caso di autorizzazione all'Esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione, spetta, nella misura determinata dalla norma medesima, soltanto al precedente titolare della farmacia o ai suoi eredi, e non anche al gestore provvisorio della farmacia stessa, il quale - per il carattere pubblicistico cui e assoggetta l'attivita farmaceutica, previa la prescritta autorizzazione amministrativa - non ha neppure la possibilita di sperimentare l'Azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento. (Conf 1559/71, mass n 351946).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)