Sez. 1, Sentenza n. 1559 del 26/05/1971 (Rv. 351946 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - GESTIONE PROVVISORIA - FARMACIA NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INDENNITA DI AVVIAMENTO - SPETTANZA AL GESTORE PROVVISORIO - ESCLUSIONE - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - PRECLUSIONE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - GESTIONE PROVVISORIA - FARMACIA NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INDENNITA DI AVVIAMENTO - SPETTANZA AL GESTORE PROVVISORIO - ESCLUSIONE - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - PRECLUSIONE.*
L'indennita di avviamento, prevista dall'art 110 tu delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n 1265, in caso di autorizzazione all'Esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione, spetta, nella misura determinata dalla norma medesima, soltanto al precedente titolare della farmacia o ai suoi eredi e non anche al gestore provvisorio della farmacia stessa, il quale - per il carattere pubblicistico del regime cui e assoggettata l'attivita farmaceutica, previa la prescritta autorizzazione amministrativa - non ha neppure la possibilita di sperimentare l'Azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento. (nella specie e stato negato il diritto all'indennita di avviamento all'affittuario di una farmacia, il quale aveva provveduto a proprie spese all'impianto dell'Esercizio, che poi gli era stato affittato dal titolare. La Corte suprema, in base al principio di cui in massima, ha ritenuto esatta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato che spettasse al detto affittuario l'indennita di avviamento corrisposta da altro farmacista che, dopo la cessazione del rapporto di affitto, era subentrato al titolare della farmacia). (Conf 885'66, mass n 321760).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)