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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8055 del 30/03/2018 (Rv. 648286 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | - Riconducibilità del debito a posizioni contrattuali non ancora definite e oggetto di successione a norma dell'art. 2558 c.c. - Inapplicabilità del limite alla responsabilità dell'acquirente previsto dal secondo comma dell'art. 2560 c.c.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648286-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite (nella specie, ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica quale quello di somministrazione di gas), in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, infatti, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2558, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)