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Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004 (Rv. 573666 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Riconducibilità del debito a posizioni contrattuali non ancora definite e oggetto di successione a norma dell'art. 2558 cod. civ. - Inapplicabilità del limite alla responsabilità dell'acquirente previsto dal secondo comma dell'art. 2560 cod. civ.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573666-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)