Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010 (Rv. 614324 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Testimonianza resa da parenti della parte - Ammissibilità - Verifica dell'attendibilità - Legittimità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI
In tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)