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Sez. 1, Sentenza n. 23279 del 27/10/2006 (Rv. 592947 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Aree agricole - Determinazione dell'indennità - Commisurazione a un dodicesimo dell'indennità di espropriazione - Ipotesi di successiva occupazione appropriativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592947-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità di occupazione legittima di un terreno agricolo va determinata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua, e ciò anche nel caso in cui il procedimento non si concluda con decreto di esproprio, ma la proprietà passi ugualmente all'ente pubblico per occupazione appropriativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)