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Sez. 1, Sentenza n. 10217 del 04/05/2009 (Rv. 608043 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Aree agricole - Determinazione dell'indennità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608043-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità di occupazione temporanea di terreni agricoli - va determinata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area effettivamente occupata, calcolata a norma dell'art. 16, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua. (Nella specie, relativa ad un'espropriazione parziale di terreno agricolo, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, che aveva calcolato l'indennità di occupazione legittima in ragione degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, ha precisato che l'indennità di esproprio, cui ancorare quella di occupazione, dovesse essere calcolata in base al criterio del valore agricolo medio del fondo secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, come determinato dalla Commissione provinciale prevista dal primo comma della medesima disposizione).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 ter CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)