diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4070 del 15/06/1988 (Rv. 459170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - COMPARAZIONE CON LE MANSIONI SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI E CON L'INQUADRAMENTO AD ESSI ATTRIBUITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - COMPARAZIONE CON LE MANSIONI SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI E CON L'INQUADRAMENTO AD ESSI ATTRIBUITO - INAMMISSIBILITÀ.*

La Determinazione della qualifica spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata non già sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, ma sulla scorta dello accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche, potendo accadere che, per esigenze organizzative dell'impresa, lavoratori aventi una determinata qualifica siano chiamati a svolgere mansioni proprie della qualifica inferiore e non esistendo, nel vigente ordinamento, un Obbligo inderogabile del datore di lavoro di attribuire ai propri dipendenti un trattamento improntato al principio di parità. (V 971/85, mass n 439124; (V 3424/82, mass n 421400; (V 5504/78, mass n 395287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)