Sez. L, Sentenza n. 3424 del 03/06/1982 (Rv. 421400 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DELLE STESSE MANSIONI DA PARTE DI ALTRI LAVORATORI CON SUPERIORE QUALIFICA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DELLE STESSE MANSIONI DA PARTE DI ALTRI LAVORATORI CON SUPERIORE QUALIFICA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
La circostanza che altri lavoratori svolgano (o abbiano svolto) le stesse mansioni rivestendo una superiore qualifica non può essere posta a fondamento dell'accoglimento di una domanda che pretenda l'accertamento della violazione dell'art. 2103 (e successiva modificazione) cod. civ., atteso che la circostanza predetta può corrispondere ad esigenze organizzative dell'imprenditore e che, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro, il principio di parità di trattamento è utilizzabile soltanto in Sede di interpretazione delle norme contrattuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)