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Sez. U, Sentenza n. 1330 del 28/04/1972 (Rv. 357870 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357870-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - CONDANNA - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il risarcimento dei danni per responsabilita aggravata per lite temeraria a carico del soccombente che ha agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave, ha come suo presupposto necessario la soccombenza nel giudizio di merito. Non e, percio, ammissibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, competendo il relativo accertamento soltanto al giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)