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Sez. U, Sentenza n. 709 del 03/03/1976 (Rv. 379357 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA PROCESSUALE AGGRAVATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379357-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA PROCESSUALE AGGRAVATA - INAMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione non e ammissibile la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, neppure sotto il profilo dell'abuso della controparte nel ricorrere all'istanza del regolamento medesimo. Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, a differenza del regolamento di Competenza, non concretizza un giudizio di impugnazione, ma una fase meramente incidentale del giudizio di primo grado, rispetto alla quale non e consentita una valutazione distinta ed autonoma degli estremi costitutivi della fattispecie legale della responsabilita ex art 96 cod proc civ. (V 1247/73, mass n 363821; (V 1330/72, mass n 357870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)