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Sez. 3, Sentenza n. 13571 del 17/09/2002 (Rv. 557433 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Azione di annullamento del contratto proposta dal rappresentato - Legittimazione passiva del rappresentante - Esclusione - Fondamento - Limiti - Svolgimento di attività difensiva nel merito da parte del rappresentante - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557433-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI

Poiché effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, in ordine alla domanda di annullamento del contratto proposta dal rappresentato ai sensi dell'art. 1394, il rappresentante che abbia agito in conflitto di interessi con il rappresentato è carente di legittimazione passiva "ad processum" e quindi (tranne il caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del "procurator" che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi), privo dell'interesse a contraddire la domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, risultando del tutto irrilevante che il rappresentante convenuto in giudizio si sia difeso nel merito, in quanto la carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzata in relazione alla domanda e cioè in relazione al rapporto di utilità oggettiva tra la lesione del diritto affermata e la tutela giurisdizionale domandata, e non anche all'opinione della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)