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Sez. 3, Ordinanza n. 19293 del 03/10/2005 (Rv. 585100 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Giudicato sullo "status" - Principio della sua efficacia "erga omnes" - Significato e limiti - Posizione del terzo rimasto estraneo al giudizio di rimozione di uno "status" - Proponibilità dell'opposizione di terzo o di azione di accertamento negativo - Diverso giudizio su rapporto corrente fra il terzo ed il titolare dello "status" oggetto del giudizio di rimozione - Intervento del soggetto rivendicante lo "status" - Sospensione del primo in attesa della definizione del secondo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585100-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Il principio della validità "erga omnes" del giudicato nascente dalle decisioni sugli "status", per quello che - nonostante la particolarità delle situazioni di stato- la collocazione dell'art. 2909 cod. civ. nell'area della garanzia costituzionale dell'art. 24 Cost. suggerisce, ancorché riferito all'ipotesi di decisione che interviene eliminando uno "status", che, secondo la disciplina sostanziale e l'attuazione che in concreto essa ha avuto, competerebbe ad un certo soggetto (e non anche al caso di rivendicazione di uno "status" "ex novo", cioè esclusivamente sulla base di una disciplina sostanziale che ancora non abbia trovato attuazione alcuna), dev'essere inteso nel senso che, qualora un soggetto rimasto estraneo al giudizio in cui si è formato il giudicato voglia affermare la spettanza dello "status" sulla base dell'attuazione del diritto sostanziale che la decisione emessa senza la sua partecipazione ha riconosciuto illegittima (in senso lato), egli non può ignorare il giudicato una volta formatosi e deve, pertanto, nel promuovere il nuovo giudizio, postulare la rimozione della decisione stessa, o con il mezzo dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., se il presupposto di legittimazione al suo esperimento si ritenga anche soltanto un pregiudizio giuridico, o con azione di accertamento negativo nel contraddittorio di coloro che parteciparono al giudizio chiusosi con detta decisione. Ne consegue che la detta efficacia "erga omnes", divenendo operativa e vincolando nel senso ora detto il terzo soltanto una volta formatosi il giudicato, non giustifica la sospensione del processo in cui il terzo contraddica con le parti fra cui si svolge in altra sede il giudizio sullo "status", in quanto quel terzo, fintanto che non si formi il giudicato in senso contrario e, quindi, l'accertamento su una nuova disciplina sostanziale, ha diritto di considerare regolato lo "status" dalla disciplina sostanziale che, nel giudizio a cui egli è estraneo, è posta in discussione. A tale conclusione si deve pervenire perché, essendo lo "status" connaturato al soggetto ed alla sua capacità giuridica e di agire, nelle liti che insorgano fra il terzo ed il soggetto titolare, attribuire alla lite che penda direttamente sullo "status" fra questo soggetto ed altro soggetto diverso dal terzo efficacia pregiudicante (e, quindi, idoneità a giustificarne la sospensione), sul giudizio che insorga fra il terzo ed il soggetto titolare senza che il terzo metta in discussione lo "status" per come regolato a livello di disciplina sostanziale e di sua applicazione, comporterebbe la paralisi dell'attività giuridica del suddetto soggetto (sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che la pendenza di un giudizio di accertamento della inesistenza di un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società fra l'ex amministratore della società "in bonis" e l'autorità amministrativa che l'aveva adottato, con l'intervento della gestione liquidatoria, non potesse giustificare la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio instaurato da detta gestione nei confronti di un terzo relativamente ad un rapporto corrente fra il medesimo e la società, nel quale l'ex amministratore era intervenuto assumendo che, in ragione dell'inesistenza fatta valere nell'altro giudizio, la titolarità attiva del rapporto spettava alla società "in bonis").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 197, Legge Falliment. art. 198, Legge Falliment. art. 199, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge Falliment. art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)