Sez. 3, Sentenza n. 1427 del 30/05/1963 (Rv. 262138 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN GENERE - ACCORDI FRA CREDITORE PROCEDENTE, TERZO PIGNORATO E DEBITORE ESECUTATO CIRCA IL CREDITO COLPITO DALL'ESECUZIONE - PREGIUDIZIO DEI CREDITORI INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - IMPOSSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - IN GENERE - ACCORDI FRA CREDITORE PROCEDENTE, TERZO PIGNORATO E DEBITORE ESECUTATO CIRCA IL CREDITO COLPITO DALL'ESECUZIONE - PREGIUDIZIO DEI CREDITORI INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - IMPOSSIBILITA.*
I creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione presso terzi e gli altri creditori intervenienti tardivamente (e come tali aventi diritto, a norma dell'art 528 cod proc civ, richiamato dall'art 551 cod proc civ sull'intervento dei creditori nel procedimento di espropriazione presso terzi, a concorrere, se privilegiati, alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, se non privilegiati, a profittare dell'eventuale residuo che rimanga dopo la soddisfazione del creditore precedente e degli altri intervenuti in precedenza) non possono essere pregiudicati da eventuali accordi tra il terzo pignorato ed il debitore esecutato circa il credito colpito dalla esecuzione, o da rinuncie da parte del debitore medesimo, o del creditore procedente, al credito anzidetto. Pertanto, deve ritenersi che il giudicato, che abbia riconosciuto la sussistenza di una convenzione tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo, abbia piena efficacia nei confronti dei soggetti di tale negozio, mentre ne sia privo nei confronti degli altri eventuali creditori dell'esecutato, che, pur non essendo intervenuti nel processo esecutivo nel termine di cui all'art 551 cod proc civ (udienza dinanzi al pretore in cui il terzo rende o dovrebbe rendere la dichiarazione), siano intervenuti tardivamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 528, Cod. Proc. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)