Sez. 3, Sentenza n. 798 del 29/01/1999 (Rv. 522748 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Credito del creditore pignorante - Funzione - Limite dell'oggetto del pignoramento - Esclusione - Nel caso di pignoramento di maggior credito - Dichiarazione positiva del terzo sulla sua sussistenza - Intervento di altri creditori - Possibilità di soddisfarsi sull'intero ammontare delle somme dovute dal terzo - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Nella esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l'ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l'oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell'atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull'intera somma oggetto del credito pignorato (nella specie il creditore procedente aveva genericamente pignorato le somme dovute dal terzo al debitore quale suo tesoriere, senza limitare il pignoramento all'ammontare corrispondente al suo credito)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)