Sez. 1, Sentenza n. 9692 del 27/04/2006 (Rv. 589754 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Valore di precedente delle sentenze della CEDU in casi simili - Limiti - Fattispecie - Liquidazione del danno relativo all'irragionevole durata di una causa di lavoro.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, fermo restando che il valore di precedente delle statuizioni della Corte di Strasburgo opera per i casi simili e che da esse, comunque, il giudice nazionale può ragionevolmente discostarsi (nella specie, relativa alla ritenuta irragionevole durata di una causa di lavoro, in ordine alla quale il ricorrente lamentava che il danno fosse stato liquidato in misura - euro 500, 00 - manifestamente iniqua in relazione ai parametri costantemente utilizzati dalla Corte europea, senza che il giudice di merito avesse indicato in modo esauriente, specifico ed analitico le ragioni di quella irrisoria liquidazione, la S.C., alla luce del principio che precede, ha cassato il decreto impugnato, sul rilievo che la quantificazione del danno appariva talmente esigua da risultare sostanzialmente elusiva dei principi elaborati in materia dal giudice di legittimità, senza che la Corte d'appello avesse compiuto alcun esame dei casi consimili su cui sono intervenute decisioni della Corte di Strasburgo).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)