Sez. 1, Sentenza n. 19638 del 30/09/2004 (Rv. 577454 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Valore di precedente delle sentenze della CEDU in casi simili - Configurabilità e limiti - Onere della parte istante - Onere di indicare i profili di fatto della vicenda sottoposta nonché i casi consimili risolti dalla CEDU con valutazioni adeguate - Sussistenza - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, fermo restando che il valore di precedente delle statuizioni della Corte di Strasburgo opera per i casi simili e che da esse, comunque, il giudice nazionale può ragionevolmente discostarsi. Ne consegue che colui il quale si dolga della inadeguatezza del "quantum" rispetto alla giurisprudenza della Corte europea ha comunque l'onere di addurre al giudice nazionale (ed alla Corte di Cassazione, nel quadro della allegazione dei fatti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa) da un lato i profili di fatto della vicenda sottoposta e dall'altro lato i casi consimili risolti dalla Corte europea con valutazioni adeguate. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha giudicato inammissibile il motivo di censura che si appuntava sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale, giacché la doglianza si risolveva nella invocazione di due decisioni della CEDU ritenute dal giudice di legittimità inidonee a fungere da precedente).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)