Sez. L, Sentenza n. 100 del 08/01/1979 (Rv. 396166 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE)- INVALIDITA - IN GENERE - LAVORATORE PARZIALMENTE INVALIDO PER IL LAVORO PRESTATO DOPO L'INSORGENZA DELLA INVALIDITA - CONDIZIONI FISICHE DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE)- INVALIDITA - IN GENERE - LAVORATORE PARZIALMENTE INVALIDO PER IL LAVORO PRESTATO DOPO L'INSORGENZA DELLA INVALIDITA - CONDIZIONI FISICHE DEL LAVORATORE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
In tema di invalidita pensionabile le condizioni fisiche del lavoratore, parzialmente invalido per il lavoro prestato dopo la insorgenza dell'invalidita, debbono essere valutate non soltanto con riferimento all'aggravamento del livello di invalidita gia manifestatosi, ma anche con riferimento al pericolo di aggravamento che sia ragionevolmente presumibile in base all'id quod plerumque accidit.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)