Sez. 2, Sentenza n. 3395 del 17/10/1969 (Rv. 343475 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - NECESSITA.*
Quando per un contratto e richiesta la Forma scritta ad substantiam, cioe la Forma ha funzione costitutiva, ed il contratto stesso e invocato come fonte di diritti ed obbligazioni fra i contraenti e non come semplice fatto storico influente sulla controversia, la prova della esistenza e del suo contenuto non puo essere fornita che mediante l'esibizione della scrittura, non essendo consentite ne la prova testimoniale, ne quella presuntiva, ne la stessa confessione della parte. (V.1449-66, massima n 322885 2509-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)