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Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 24/11/1980 (Rv. 409952 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - MODIFICAZIONI DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - PROVA DELLE INTERVENUTE MODIFICAZIONI - PROVA PER TESTI O PER PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA - CONFESSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409952-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - MODIFICAZIONI DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - FORMA SCRITTA - NECESSITA - PROVA DELLE INTERVENUTE MODIFICAZIONI - PROVA PER TESTI O PER PRESUNZIONI - INAMMISSIBILITA - CONFESSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Quando per un determinato negozio giuridico e richiesta la Forma scritta ad substantiam, come, ai sensi degli artt 1350 e 1351 cod civ nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, la Forma scritta e necessaria anche per la successiva modifica di una clausola di tale contratto. Conseguentemente, eccettuato il caso previsto dall'art 2724 n 3 cod civ, la dimostrazione di detta modifica deve essere fornita solo per via documentale, non essendo consentite ne la prova testimoniale, ne quella per presunzioni, ne la stessa confessione delle parti. (V 1874/73, mass n 364917 sulla seconda parte; (V 3395/69, mass n 343475, sulla seconda parte; (Conf 4017/78, mass n 393615, sulla prima parte; (Conf 1573/71, mass n 351970, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)