Sez. 1 - , Ordinanza n. 4456 del 23/02/2018 (Rv. 647428 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI | – Appalto pubblico – Sentenza provvisoriamente esecutiva di annullamento dell'aggiudicazione – Obbligo di conformazione della P.A. – Contenuto e limiti – Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI
In materia di appalti pubblici, la P.A., nel conformarsi ad una sentenza del T.A.R. di annullamento dell'aggiudicazione la cui provvisoria esecutività non sia stata sospesa dal Cons. St., non può dare ulteriore seguito ai provvedimenti annullati, né determinarsi in modo da compromettere definitivamente la ricostruzione della situazione "quo ante", onde scongiurare che gli effetti pregiudizievoli di una sentenza riformata in grado superiore si ripercuotano successivamente a carico della parte vittoriosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del G.O. che non aveva ravvisato colpevole inadempimento della stazione appaltante nella risoluzione in autotutela del contratto, ritenendolo atto dovuto per conformarsi alla sentenza di annullamento dell'aggiudicazione provvisoriamente esecutiva, nella specie successivamente annullata dal Cons. St.).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, Decreto Legisl. 07/07/2010 num. 104 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)