Sez. L, Sentenza n. 15078 del 17/07/2015 (Rv. 636413 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI | Nomina a direttore generale di ASL - Sentenza di annullamento del TAR - Conseguente inefficacia del contratto - Riforma in appello della sentenza del TAR - Conseguenze - Decorrenza del diritto alla retribuzione - Dall'illegittima interruzione del rapporto negoziale - Sussistenza - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI
La riforma, ad opera del Consiglio di Stato, della decisione con cui il tribunale amministrativo regionale abbia annullato il provvedimento di nomina a direttore generale di ASL determina l'obbligo di corrispondere gli emolumenti dalla data dell'illegittima cessazione del rapporto di lavoro, in forza del principio di retrodatazione degli effetti della sentenza definitiva, non rilevando in alcun modo la non imputabilità alla Regione - quale datore di lavoro - dell'interruzione del rapporto negoziale seguita alla pronuncia successivamente riformata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)