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Sez. 1, Sentenza n. 4090 del 28/04/1987 (Rv. 452871 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE DI PERCENTUALE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - MISURA - PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX LEGGE N. 177 DEL 1976 - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452871-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE DI PERCENTUALE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - MISURA - PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX LEGGE N. 177 DEL 1976 - INCLUSIONE.*

Nel caso di morte dell'obbligato all'assegno di divorzio, la devoluzione all'ex coniuge di tutta o parte la pensione di riversibilità che spetterebbe al coniuge superstite, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436) si traduce nell'attribuzione non di una somma predeterminata e fissa, ma di una percentuale di detto trattamento pensionistico, comprensivo di tutte le sue componenti. Ne consegue che il concreto importo da versare per effetto di tale attribuzione deve essere calcolato computando gli adeguamenti che la pensione stessa subisca nel tempo per compensare il fenomeno inflattivo, e, quindi, anche la cosiddetta perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976 n. 177. (V 4950/86, mass n 447632).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)