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Sez. L, Sentenza n. 4950 del 01/08/1986 (Rv. 447632 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO AL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - MISURA - PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX LEGGE N. 177 DEL 1976 - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447632-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO AL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - MISURA - PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX LEGGE N. 177 DEL 1976 - INCLUSIONE.*

Per effetto dell'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 - secondo cui, se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno di divorzio (art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898) muore senza lasciare un coniuge superstite la pensione a quest'ultimo spettante può essere attribuita dal tribunale, in tutto od in parte, al coniuge divorziato superstite - il giudice deve soltanto stabilire se il trattamento pensionistico di reversibilità debba essere attribuito al coniuge divorziato nella sua totalità ovvero soltanto in parte ed, in quest'ultimo caso, determinarne la quota. Consegue che, per la quota determinata dal giudice, spetta al coniuge divorziato superstite anche la perequazione automatica della pensione in forza del meccanismo di adeguamento previsto dalla legge 29 aprile 1976 n. 177, perequazione che costituisce (al pari di altri elementi quali la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale) parte integrante ed inscindibile dell'unitaria prestazione previdenziale. (V 2808/83, mass n 427726; (V 651/83, mass n 425398).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 CORTE COST., Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)