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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1978, causa 6/78

Decisione
decisa il 1978-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1978:154

Epigrafe

Nel procedimento 6/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente tra UNION FRANÇAISE DE CÉRÉALES, con sede in Parigi, e HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, Amburgo, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, «relativo a modalità di applicazione del regime d'importi compensativi “adesione”» (GU n. L 30 del 1o. 2. 1973, pag. 73), LA CORTE composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
L'art. 55, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 26) dispone che, durante il periodo transitorio, «negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore», al fine di compensare la differenza fra i prezzi vigenti nella Comunità composta dai sei paesi membri originari e quelli praticati nei nuovi Stati membri. Le norme di carattere generale e le disposizioni d'attuazione relative agli importi compensativi «adesione» da applicarsi ai cereali sono state stabilite dal regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973, n. 229, «che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti» (GU n. L 27 del 1o. 2. 1973, pag. 25), e dal regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, «relativo a modalità d'applicazione del regime d'importi compensativi “adesione”» (GU n. L 30 del 1o. 2. 1973, pag. 73). Il regolamento n. 229/73 dispone, all'art. 9, 1o comma, che: «le modalità di versamento, di riscossione e di ricupero degli importi compensativi sono adottate, soprattutto al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza …». L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 269/73 recita: «Il pagamento dell'importo compensativo è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro nel quale tali formalità sono state espletate». A norma del n. 2 dello stesso articolo, quando l'importo compensativo è corretto dell'incidenza dei dazi doganali oppure è superiore alla restituzione più bassa all'esportazione vigente il giorno in cui l'esportazione viene effettuata, il suo pagamento è inoltre «… subordinato alla prova dell'espletamento delle formalità d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione …».
punto 2
Per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, l'art. 6, n. 1, del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, «che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli» (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1), dispone quanto segue: «il pagamento della restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, alla condizione che esso — salvo distruzione durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore — sia stato importato in un paese terzo, ed eventualmente in un paese terzo determinato …». In base all'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, «in caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione».
punto 3
Nel 1975, l'Union française de céréales (in prosieguo: UFC), attrice nella causa principale, esportava una partita di grano dalla Germania nel Regno Unito. La nave che trasportava il grano affondava nel Mare del Nord. L'UFC chiedeva al convenuto nella causa principale il pagamento dell'importo compensativo «adesione» in base all'aliquota prefissata. La domanda veniva respinta in quanto l'UFC non aveva fornito la prova dell'avvenuta importazione nel Regno Unito, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 269/73. L'UFC impugnava il provvedimento di rifiuto dinanzi al Finanzgericht di Amburgo.
punto 4
Con ordinanza 14 dicembre 1977, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del Trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: 1. Se l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, vada interpretato, in analogia con l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, nel senso che l'importo compensativo viene versato anche qualora la merce per la quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio geografico dello Stato membro nel quale dette formalità sono state espletate. 2. In caso affermativo, quale sia l'aliquota dell'importo compensativo da versare : a) quella dell'importo compensativo fissato per il paese di destinazione, oppure b) quella dell'importo compensativo più basso, oppure c) quella della restituzione più bassa. Dall'ordinanza di rinvio risulta che il Finanzgericht propende per il ricorso all'analogia. Quanto al calcolo degli importi compensativi «adesione», esso è del parere che, qualunque sia l'interpretazione data alle norme in materia di restituzione all'esportazione, si debba applicare una soluzione identica per quanto concerne gl'importi compensativi. A suo avviso, si potrebbe anche fare in modo che, in ossequio al principio della parità di trattamento, l'avente diritto all'importo compensativo riceva, se l'aliquota minima della restituzione è superiore all'aliquota minima dell'importo compensativo, almeno detta somma, e, nel caso in cui l'aliquota minima della restituzione sia inferiore all'aliquota minima dell'importo compensativo, non ottenga nulla di più di quanto spetta all'avente diritto alla restituzione.
punto 5
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria l'11 gennaio 1978. L'UFC e la Commissione della Comunità europea hanno presentato osservazioni scritte conformemente all'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

punto 1
a) Secondo l'UFC, la prima questione va risolta in senso affermativo. L'applicazione per analogia di una data norma ad un caso che non è disciplinato in maniera identica è sempre di rigore qualora sia evidente che il legislatore ha dimenticato di disciplinare il secondo caso nello stesso modo del primo oppure se dalla disparità di trattamento derivi una violazione del principio di uguaglianza. Se si raffrontano fra loro l'istituto delle restituzioni all'esportazione e quello degli importi compensativi «adesione», si constata che essi hanno una ratio e una finalità identiche: le restituzioni all'esportazione sono versate per compensare la differenza tra i prezzi, inferiori, praticati sul mercato mondiale e quelli, più elevati, vigenti nel mercato comune (art. 16 del regolamento del Consiglio n. 2727/75, GU n. L 281, pag. 1; primo punto del preambolo del regolamento del Consiglio n. 2746/75, GU n. L 281, pag. 78); gli importi compensativi «adesione» sono destinati a compensare, fra l'altro, la differenza fra i prezzi, inferiori, praticati nei nuovi Stati membri e quelli, più alti, vigenti nella Comunità composta dai sei Stati membri originari (art. 55 dell'Atto di adesione; preambolo del regolamento del Consiglio n. 2757/75 relativo al settore dei cereali, GU n. L 281, pag. 104). L'UFC osserva poi che la prova dell'arrivo della merce nel paese di destinazione è stata prescritta per la prima volta dall'art. 5 del regolamento n. 269/73; il regolamento n. 192/75, emanato due anni dopo, contiene una disposizione analoga per quanto concerne l'esportazione nei paesi terzi e contempla una deroga per l'ipotesi di distruzione della merce a seguito di un caso di forza maggiore. La prova suddetta è prescritta, in entrambi i casi, in vista del medesimo scopo: impedire eventuali abusi (quarto punto del preambolo del regolamento n. 269/73: sesto punto del preambolo del regolamento n. 192/75). Tenuto conto di ciò e dell'intervallo di tempo intercorso fra l'emanazione dei due regolamenti, si deve concludere che la Commissione ha semplicemente dimenticato di inserire nel primo di essi una disposizione derogatoria fondata sulla nozione di forza maggiore e analoga all'art. 6 del regolamento n. 192/75. Per risolvere la prima questione si deve inoltre tener conto del fatto che la nozione di forza maggiore fa parte dei principi generali del diritto comunitario. Invero, a tale nozione si ispirano numerose norme comunitarie intese a tutelare gli interessati dalle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento — loro non imputabile — di determinati obblighi. Anche se la Corte non ha dichiarato espressamente che la nozione di forza maggiore fa parte dei principi generali del diritto, il fatto che nella sentenza 30 novembre 1972 (causa 32/72, Wasaknäcke Knäckebrotfabrik GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; Racc. 1972, pag. 1189) essa si sia soffermata sulla questione dell'imputabilità dell'inosservanza dei termini alla negligenza dell'interessato consente di concludere che essa ha preso in considerazione la possibilità della deroga giustificata da un caso di forza maggiore. Poiché l'art. 3 del regolamento della Commissione n. 602/68 (GU n. L 114, pag. 13), di cui trattavasi nella causa suddetta, non contemplava espressamente una deroga siffatta, si deve ammettere che la Corte considera la nozione di forza maggiore parte integrante dei principi generali del diritto. 1. b) Per quanto concerne la seconda questione pregiudiziale, l'UFC sottolinea in primo luogo che la merce di cui trattasi è stata venduta, tenuto conto dell'importo compensativo, a un prezzo pari a quello praticato sul mercato inglese (74,25 sterline, meno 0,5 %, per 1016 kg cif Leith). La società assicuratrice con la quale essa aveva stipulato un contratto a favore dell'acquirente britannico ha versato a quest'ultimo, quale indennizzo, il prezzo cif maggiorato del 2 % per utile sperato. L'importo compensativo «adesione» minimo allora vigente era pari a un sesto dell'importo compensativo «adesione» fissato per il Regno Unito (regolamento della Commissione n. 3096/75, GU n. L 309, pag 9). L'importo minimo della restituzione all'esportazione era stato fissato a zero u.c. la tonnellata (regolamento della Commissione n. 3301/75, GU n. L 327, pag. 27), allo scopo di impedire esportazione in determinati paesi terzi. Stando così le cose, l'importo compensativo da versare nella fattispecie non può essere che quello fissato per il paese di destinazione della merce, cioè il Regno Unito. La tesi secondo cui, nell'ipotesi di distruzione della merce dovuta a un caso di forza maggiore, può essere versata solo la restituzione più bassa (Rohr-Cordts, EWG Abscböpfungen und Erstattungen, Anmerkungen II 2.5. der Vorbemerkungen/Erstattungs-Verordnungen, pag. 34) è errata in quanto si fonda a torto sull'art. 11 del regolamento n. 192/75. Il n. 1 di tale articolo rinvia al n. 2, in base al quale le disposizioni concernenti il versamento della restituzione più bassa all'esportazione nei paesi terzi si applicano «fatta salva l'applicazione dell'art. 6»; siccome quest'ultimo articolo contempla il caso di forza maggiore, dette disposizioni non vanno applicate nell'ipotesi in cui la merce sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso fortuito. Sotto il profilo sostanziale, poi, la tesi del Rohr-Cordts non tiene conto del fatto che la prova dell'avvenuta importazione in un paese terzo è richiesta, come condizione per il pagamento della restituzione più alta, unicamente allo scopo di prevenire abusi. Orbene, in un caso come quello di specie è sufficiente, per evitare richieste abusive della restituzione più elevata, che venga fornita — mediante la produzione di documenti relativi alla vendita e di polizze di carico, oppure in qualsiasi altro modo — la prova certa del trasporto della merce verso il paese di destinazione per il quale è fissata la restituzione più elevata. Per quanto concerne il pagamento dell'importo compensativo «adesione» in relazione alla merce andata distrutta, la conclusione, in base alle considerazioni sopra esposte, non può essere che identica. Sarebbe ingiustificato ed iniquo versare, per la merce di cui trattasi, solo l'importo compensativo «adesione» più basso, cioè quello fissato per le esportazioni in Irlanda, o addirittura non versare alcun importo compensativo per il motivo che, al tempo dei fatti di causa, il caso ha voluto che non fosse contemplata alcuna restituzione per l'esportazione di grano tenero nella maggior parte dei paesi terzi. Per escludere che si debba tener conto di quest'ultima circostanza basta semplicemente considerare che la fissazione — in via di principio — a zero della restituzione per le esportazioni nei paesi terzi mirava ad impedire tali esportazioni, mentre il versamento dell'importo compensativo «adesione» era inteso ad incentivare gli scambi commerciali. La stessa considerazione, cioè la necessità di consentire e favorire gli scambi commerciali fra i sei Stati membri originari ed il Regno Unito, osta all'applicazione dell'importo compensativo più basso vigente per l'Irlanda e la Danimarca. Adottare una soluzione diversa da quella suggerita dall'UFC o rifiutare il pagamento dell'importo compensativo «adesione» in caso di distruzione fortuita della merce significherebbe costringere gli interessati ad assicurare la merce trasportata in base al prezzo, più elevato, praticato nello Stato membro esportatore e a pagare quindi un premio proporzionalmente più alto, che avrebbe l'effetto di una tassa equivalente a un dazio doganale. Infine, il versamento di una somma inferiore all'importo compensativo «adesione» fissato per il paese di destinazione dovrebbe essere considerato come una violazione dell'art. 39, n. 1, lett. a-c), del Trattato. Infatti, qualora venissero corrisposti l'importo compensativo «adesione» o la restituzione più bassi, ciascun venditore dovrebbe, già in partenza, calcolare un prezzo più elevato, col risultato che la merce non sarebbe più competitiva.
punto 2
La Commissione sottolinea che l'art. 5 del regolamento n. 269/73 si limita a stabilire le modalità secondo le quali l'attrice nella causa principale deve provare l'esistenza di un diritto attribuitole dalla legge. La questione del se, nella fattispecie, potesse venire riconosciuto il diritto all'importo compensativo può essere risolta unicamente mediante l'analisi del testo, della ratio e della finalità di tutte le disposizioni relative agli importi compensativi «adesione». In caso di soluzione affermativa, occorre stabilire se, e in qual modo, sia possibile derogare a quanto prescritto, in materia di prova, dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 269/73. La Commissione osserva poi che gli importi compensativi «adesione» avevano lo scopo di «permettere la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti fra due Stati membri che hanno livelli di prezzi differenti» (nono punto del preambolo del regolamento n. 229/73). Non vi era quindi alcun motivo di versare o riscuotere detti importi per una partita di grano che non è mai pervenuta sul mercato di uno Stato membro diverso da quello di provenienza. Il testo e la ratio delle norme in materia di importi compensativi «adesione» rispecchiano il suddetto obiettivo: tali disposizioni, infatti, considerano l'esportazione e l'importazione come un processo necessariamente unico e indivisibile. A sostegno della sua tesi, la Commissione si richiama, fra l'altro, all'art. 55, nn. 2 e 3, dell'Atto di adesione, agli artt. 3 e 8, nn. 1-4, del regolamento n. 269/73, all'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 181/73 (GU n. L 25, pag. 9) nonché agli artt. 2 e 5 del regolamento n. 3280/73 (GU n. L 337, pag. 11). Data la situazione sopra descritta, l'impossibilità di riconoscere all'attrice il diritto all'importo compensativo non era dovuta ad una lacuna normativa, ma era fondata sulla natura e sulla finalità dell'importo stesso. Inoltre, nemmeno l'interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di prova contenute nell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 269/73 potrebbe recar vantaggio all'UFC. La Commissione passa quindi ad esaminare la questione del se l'UFC non abbia diritto all'importo compensativo «adesione» per motivi estranei alle suddette disposizioni. A questo proposito essa sostiene, in primo luogo, che il suo regolamento n. 269/73 non è in contrasto né con l'art. 55, n. 6, dell'Atto di adesione né con l'art. 9, 1o comma, del regolamento n. 229/73, a norma dei quali le modalità di versamento degli importi compensativi avrebbero dovuto essere determinate in guisa da prevenire distorsioni di concorrenza. Infatti, la concorrenza sul mercato dello Stato membro di destinazione non è falsata, a detrimento dell'UFC, per il fatto che a questa non viene riconosciuto il diritto ad importi compensativi per una partita di grano che non è pervenuta sul suddetto mercato. La Commissione non è reponsabile delle perdite finanziarie subite dall'attrice in conseguenza della distribuzione della merce. Poiché, in circostanze analoghe, la Commissione non ha versato importi compensativi «adesione» ai concorrenti dell'UFC, questa non è oggetto di una discriminazione. Per quanto concerne il problema della forza maggiore, la Commissione sottolinea che la funzione degli importi compensativi «adesione» non consiste nel garantire l'attrice contro il rischio della perdita fortuita della merce durante il trasporto, non cagionata dalla Commissione né prevenibile da parte della stessa. Siffatte perdite costituiscono un normale rischio commerciale che l'impresa deve accollarsi, come si desume dalla sentenza della Corte 14 febbraio 1978 nella causa 68/77, IFG/Commissione (ancora inedita). Secondo la Commissione, poi, non è possibile attribuire all'attrice il diritto agli importi compensativi «adesione» mediante l'applicazione per analogia delle norme in materia di restituzioni all'esportazione: importi compensativi e restituzioni all'esportazione costituiscono infatti strumenti autonomi dell'organizzazione dei mercati, aventi fondamento giuridico, obiettivi e sfere d'applicazione diversi fra loro. Ammettere il ricorso all'analogia in casi come quello di specie significherebbe limitare in maniera inaccettabile la libertà del legislatore in materia di politica economica. Tale libertà è stata di recente confermata dalla Corte nelle sentenze 19 ottobre 1977 (cause riunite 117/76, e 16/77, Ruckdeschel e.a./Hauptzollamt Hamburg-St. Annen e Diamalt/Hauptzollamt Itzehoe; cause riunite 124/76 e 20/77, S.A. Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e.a./Office national interprofessionnel des céréales; Racc. 1977, pagg. 1753 e, rispettivamente, 1795). Da questa giurisprudenza deriva che, anche se, nelle presenti circostanze, dovesse essere versata una restituzione all'esportazione, la Comunità non sarebbe per questo tenuta a concedere all'attrice importi compensativi «adesione». Inoltre, dall'esame approfondito della normativa in materia di restituzioni risulta che, nel caso presente, è del pari impossibile fondare il diritto ad importi compensativi «adesione» sull'applicazione per analogia dell'art. 6 del regolamento n. 192/75. Tali importi, infatti, in quanto destinati a consentire il superamento degli ostacoli posti dalla politica comune dei prezzi all'accesso dei prodotti dello Stato membro esportatore al mercato dello Stato membro di destinazione, possono essere paragonati unicamente alle restituzioni all'esportazione differenziate a seconda del paese di destinazione, cioè agli importi che hanno in particolare la funzione di portare il prezzo dei prodotti comunitari nel paese di destinazione al livello dei prezzi quivi praticati, e non già agli importi intesi ad incoraggiare i produttori a liberare il mercato comunitario dalle eccedenze che non trovano in esso alcuno sbocco. Al pari del versamento della restituzione differenziata, la corresponsione dell'importo compensativo «adesione» è giustificata solo quando la merce viene effettivamente introdotta e messa in commercio nel paese di destinazione. Se mai fosse possibile applicare per analogia le norme in materia di restituzione agli importi compensativi «adesione», non ci si potrebbe, nel caso presente, richiamare all'art. 6, ma unicamente all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 192/75. Da tale norma, però, non è possibile ricavare l'esistenza del diritto a detti importi in relazione a merci andate perse prima di aver raggiunto il paese di destinazione, ma si può desumere solo quanto già risulta dai regolamenti nn. 229/73 e 269/73: il diritto al versamento degli importi compensativi sussiste unicamente quando la merce è pervenuta nello Stato membro di destinazione ed è quivi messa in commercio. L'importo richiesto può essere versato solo se viene fornita la prova dell'avvenuta importazione.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

punto 1
L'UFC, rappresentata dagli avvocati B. Festge e F. Modest, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico P. Kalbe, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 30 maggio 1978.
punto 2
In risposta ad un quesito formulato dalla Corte, l'UFC ha dichiarato che gli esportatori preferiscono non assicurarsi contro il rischio della perdita degli importi compensativi monetari — anche se ciò è possibile — giacché le relative spese ridurrebbero notevolmente il loro margine di profitto. D'altra parte, se essi ripercuotessero tali spese sui compratori, i loro prodotti non sarebbero più competitivi rispetto a quelli provenienti dai paesi terzi. L'UFC ha inoltre sostenuto che gli importi compensativi «adesione» miravano, al pari delle restituzioni all'esportazione, a consentire ai produttori comunitari di far fronte alla concorrenza dei prodotti provenienti dai paesi terzi.
punto 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 giugno 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 14 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria l'11 gennaio 1978, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, relativo a modalità d'applicazione del regime d'importi compensativi «adesione» (GU n. L 30, pag. 73);
punto 2
tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un'impresa che ha esportato dalla Repubblica federale di Germania nel Regno Unito una partita di grano, che non è arrivata a destinazione perchè la nave sulla quale viaggiava è affondata nel Mare del Nord, e le autorità doganali tedesche; queste ultime si sono rifiutate di versare alla ditta esportatrice gli importi compensativi «adesione» richiesti giacchè essa non ha potuto fornire la prova — prescritta dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 269/73 — dell'espletamento delle formalità d'importazione nello Stato membro di destinazione; poiché il suddetto regolamento non contempla i casi di forza maggiore nell'ambito del sistema degli importi compensativi «adesione», le questioni formulate dal Finanzgericht concernono la possibilità, ed eventualmente le modalità, dell'applicazione per analogia dell'art. 6, n. 1, del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192 — che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 25, pag. 1) — il quale dispensa l'operatore che richiede tali restituzioni dall'onere di provare che l'importazione in un determinato paese terzo è stata effettuata, qualora la merce sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.
punto 3
L'Atto relativo alle condizioni dell'adesione dei tre nuovi Stati membri (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14) stabiliva, nella parte quarta, titolo II, capitolo 1, le modalità del ravvicinamento dei prezzi praticati, per i prodotti agricoli, nei nuovi Stati membri a quelli fissati nell'ambito della politica agricola comune, l'art. 55 dell'Atto di adesione prescriveva, al fine di compensare le differenze nel livello dei prezzi che potevano sussistere durante il periodo di transizione che sarebbe scaduto, al più tardi, alla fine del 1977, la riscossione o il versamento di importi compensativi pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato e i prezzi comuni; questo regime temporaneo era destinato ad agevolare il passaggio dei paesi interessati dallo status di paesi terzi, rispetto al sistema comunitario delle restituzioni all'esportazione, a quello di Stati membri; esso mirava in particolare a garantire il rispetto del principio della preferenza comunitaria negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri già prima della completa integrazione di questi ultimi nell'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli.
punto 4
È certo che qualora, in circostanze analoghe a quelle della fattispecie, venisse rifiutato all'esportatore il versamento degli importi compensativi «adesione», a seguito della distruzione della merce durante il trasporto per cause di forza maggiore, egli subirebbe una perdita reale poiché l'assicurazione stipulata a favore dell'acquirente in conformità alla clausola cif coprirebbe solo il valore della merce in base ai prezzi praticati nel paese importatore e non ai prezzi comuni più elevati vigenti nel paese esportatore; se si ammettesse che l'esportatore deve sopportare questa perdita o deve assicurarsi contro tale rischio, egli si troverebbe in una situazione di svantaggio, sul piano della concorrenza, rispetto ai venditori di paesi terzi; tale risultato sarebbe incompatibile con il principio della preferenza comunitaria al quale l'Atto di adesione ha inteso dare la preminenza; pertanto, il regolamento n. 269/73, in quanto non contempla il versamento d'importi compensativi «adesione» nell'ipotesi di distruzione della merce dovuta a un caso di forza maggiore, contiene una omissione alla quale va ovviato applicando per analogia l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75; tale applicazione analogica è peraltro giustificata dalle numerose affinità esistenti fra le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione e le modalità d'applicazione degli importi compensativi «adesione».
punto 5
Per quanto concerne l'aliquota degli importi compensativi «adesione» da versare nell'ipotesi considerata, va osservato che, tenuto conto della finalità del regime degli importi suddetti, cioè, più particolarmente, dell'esigenza di garantire l'attuazione del principio della preferenza comunitaria, l'esportatore deve poter esigere gli stessi importi che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e le formalità d'importazione fossero state ivi espletate;
punto 6
le questioni del giudice a quo vanno pertanto così risolte: l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 269/73 dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la merce esportata da uno degli Stati membri originari in un nuovo Stato membro sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, l'esportatore ha diritto agli stessi importi compensativi che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e le formalità d'importazione fossero state ivi espletate.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 7
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 14 dicembre 1977, dichiara: L'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la merce esportata da uno degli Stati membri originari in un nuovo Stato membro sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, l'esportatore ha diritto agli stessi importi compensativi che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e le formalità d'importazione fossero state ivi espletate.

Firme

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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