Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 11/10/1968 (Rv. 336161 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - IN GENERE - COMUNIONE EREDITARIA - SCIOGLIMENTO - PERSISTENZA DI COMUNIONE ORDINARIA - COMPATIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - IN GENERE - COMUNIONE EREDITARIA - SCIOGLIMENTO - PERSISTENZA DI COMUNIONE ORDINARIA - COMPATIBILITA.*
Lo scioglimento della comunione ereditaria non e incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni gia compresi nell'asse ereditario. Di cio e conferma nell'art.720 del codice civile, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non da luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente applicabilita - ai beni congiuntamente attribuiti- della disciplina propria della comunione ordinaria. (V. 1317-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)