Sez. 2, Sentenza n. 8599 del 06/05/2004 (Rv. 572672 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | COMUNIONE EREDITARIA - SCIOGLIMENTO - PERSISTENZA DI COMUNIONE ORDINARIA - COMPATIBILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 732 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente inconfigurabilità del diritto di prelazione legale ex art. 732 cod. civ., che imprescindibilmente la presuppone, ed applicabilità viceversa - ai beni congiuntamente attribuiti - della disciplina propria della comunione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)