Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 12/03/1983 (Rv. 426726 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Qualora una causa agraria sia stata trattata - tanto in primo grado che in grado d'appello - con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, in violazione dell'art. 409 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla legge 11 agosto 1973 n. 533), le attività compiute dall'istruttore, l'omessa lettura in udienza del dispositivo della sentenza e la deliberazione di questa in giorno diverso da quello della trattazione orale della causa costituiscono difformità dalle norme disciplinatrici delle controversie di lavoro che sono intrinsecamente conseguenziali alla procedura seguita e non importano la nullità della sentenza, sempreché la mancata adozione del nuovo rito non abbia inciso sul piano processuale determinando un concreto pregiudizio alle parti con riguardo al regime delle prove e all'Esercizio dei diritti di difesa. (V 5958/79, mass n 402638; (V 4157/79, mass n 400663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)