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Sez. 3, Sentenza n. 5958 del 16/11/1979 (Rv. 402638 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DECISIONE EMESSA DAL TRIBUNALE IN PRIMO GRADO DAL COLLEGIO ANZICHE DAL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - DECISIONE EMESSA IN SECONDO GRADO DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE ORDINARIA ANZICHE IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402638-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - DECISIONE EMESSA DAL TRIBUNALE IN PRIMO GRADO DAL COLLEGIO ANZICHE DAL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - DECISIONE EMESSA IN SECONDO GRADO DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE ORDINARIA ANZICHE IN FUNZIONE DI MAGISTRATURA DEL LAVORO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*

Le funzioni di giudice del lavoro, attribuite in via transitoria al giudice istruttore del tribunale in qualita di giudice unico, si ricollegano, nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario ad una mera ripartizione di compiti e non ad una distinzione di autonome sfere di Competenza: conseguentemente, la circostanza che la causa, instaurata dinanzi al tribunale prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n 533, non venne decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico ma dal collegio, non importa violazione delle norme sulla Competenza e non consente, quindi, denuncia in Cassazione per nullita del giudizio; parimenti, non e motivo di nullita che la controversia sia stata decisa dalla Corte di appello in Sede ordinaria anziche in funzione di magistratura del lavoro, giacche quest'ultima e solo una Sezione di Corte di appello e trova la sua ragione di esistenza in un criterio di distribuzione interna degli affari, senza alcuna differenziazione strutturale nell'ambito dell'ufficio giudiziario e, di conseguenza, senza alcuna Rilevanza sulla Competenza. (Conf 4222/78, mass n 393849; (Conf 35/78, mass n 389321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)