Sez. 5, Sentenza n. 4624 del 13/03/1979 Ud. (dep. 24/05/1979) Rv. 142029 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
L'interesse tutelato dall'art 216 n 1 legge fallimentare e quello (di natura patrimoniale) dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti. Ne consegue che l'agente deve rappresentarsi che dalla distrazione dei beni derivi o possa derivare danno alle ragioni dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)