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Sez. 5, Sentenza n. 4624 del 13/03/1979 Ud. (dep. 24/05/1979) Rv. 142029 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142029-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*

L'interesse tutelato dall'art 216 n 1 legge fallimentare e quello (di natura patrimoniale) dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti. Ne consegue che l'agente deve rappresentarsi che dalla distrazione dei beni derivi o possa derivare danno alle ragioni dei creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)