Sez. 5, Sentenza n. 764 del 18/11/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162388 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MEDIANTE DISTRAZIONE - INGIUSTIFICATO DIVARIO TRA MOSSA ATTIVA E PASSIVA - RIDUZIONE DOLOSA DELLA GARANZIA PER I CREDITORI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MEDIANTE DISTRAZIONE - INGIUSTIFICATO DIVARIO TRA MOSSA ATTIVA E PASSIVA - RIDUZIONE DOLOSA DELLA GARANZIA PER I CREDITORI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
È ravvisabile il delitto di bancarotta fraudolenta mediante distrazione anche quando emerga un divario consistente e penalmente rilevante tra la massa attiva e quella parte della massa passiva, che non trova adeguata giustificazione nelle necessità economiche della impresa o non ne trova alcuna. In tal caso assume Rilevanza penale la riduzione dolosa della garanzia per i creditori, riferibile non alla differenza tra attivo e passivo, ma alla differenza tra quanto è disponibile per il riparto e quanto sarebbe stato disponibile per l'occorrenza, se tutte le evenienze attive residuate dall'Esercizio della impresa avessero ricevuto una legittima destinazione. (V mass n 113928; (V mass n 106181; (V mass n 104699; (Conf mass n 157106; (Conf mass n 089619; (Conf mass n 142029, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)