Sez. U, Sentenza n. 15278 del 04/12/2001 (Rv. 550817 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Omesso versamento contributi - Domanda dell'assicurato di versamento delle somme omesse all'ente previdenziale - Interessi e rivalutazione - Liquidazione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Qualora il lavoratore assicurato agisca, sulla base di una precedente sentenza sull'"an debeatur", domandando che il soggetto obbligato sia condannato a versare all'ente previdenziale i contributi dovuti per legge ed omessi, sulle somme capitali richieste non devono essere liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; infatti il credito accessorio per interessi e rivalutazione può essere vantato solamente dal creditore della somma capitale e non da un soggetto diverso.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)