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Sez. U, Sentenza n. 15278 del 04/12/2001 (Rv. 550817 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Omesso versamento contributi - Domanda dell'assicurato di versamento delle somme omesse all'ente previdenziale - Interessi e rivalutazione - Liquidazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550817-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

Qualora il lavoratore assicurato agisca, sulla base di una precedente sentenza sull'"an debeatur", domandando che il soggetto obbligato sia condannato a versare all'ente previdenziale i contributi dovuti per legge ed omessi, sulle somme capitali richieste non devono essere liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; infatti il credito accessorio per interessi e rivalutazione può essere vantato solamente dal creditore della somma capitale e non da un soggetto diverso.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)