Sez. L, Sentenza n. 3916 del 27/04/1996 (Rv. 497277 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Ritardato versamento dei contributi - Prova di un danno inerente alle prestazioni previdenziali - Necessità - Applicabilità dell'art. 429 ultimo comma cod. proc. civ. ovvero dei principi sulla rivalutazione dei crediti di valore o di quelli di valuta - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
Il soggetto che agisca - sulla base di una precedente sentenza sull'"an", ovvero proponendo congiuntamente domanda sull'"an" e sul "quantum" - per la liquidazione del danno derivante da un'omissione contributiva del datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare se ed in quale misura abbia subito per effetto di tale illecito la perdita totale o parziale di una prestazione previdenziale. Ne consegue - tenuto anche presente che i contributi vanno versati all'ente previdenziale - l'infondatezza della pretesa del lavoratore assicurato di conseguire, in difetto di tali presupposti, un risarcimento del danno in conseguenza del ritardato versamento dei contributi stessi, in riferimento sia all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sia ai principi sulla rivalutazione dei crediti di valore, sia, infine, alla disposizione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. sul risarcimento dei danni dipendenti dal ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)