Sez. L, Sentenza n. 2213 del 02/03/1987 (Rv. 451449 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE MASSIMO PER L'ACCERTAMENTO RELATIVO - FUNZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE MASSIMO PER L'ACCERTAMENTO RELATIVO - FUNZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - ESCLUSIONE.*
In tema di malattie professionali, il termine previsto dall'art. 134 del DPR n. 1124 del 1965, concernente il periodo di tempo, a partire dall'abbandono della lavorazione morbigena, oltre il quale il verificarsi dell'evento non può dar luogo a trattamento assicurativo, non è termine di decadenza e di prescrizione correlato all'Esercizio della rendita, ma costituisce un elemento che attiene all'esistenza del diritto all'indennizzo correlato, nel quadro del sistema tabellare, ad una presunzione juris et de jure sulla sussistenza di un nesso di causalità tra lavorazione morbigena e malattia verificatasi nel periodo stabilito. La previsione di tale termine, del tutto avulso dal comportamento dello assicurato ed obiettivamente stabilito, in base a criteri statistici e clinici, per delimitare l'ambito delle malattie professionali indennizzabili, costituisce conseguenza coerente del sistema tabellare, ritenuto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 210 del 1974 e n. 140 del 1981, legittimo e non contrastante con il disposto dell'art. 38 della Costituzione, norma che, pur prevedendo il diritto del cittadino all'assistenza sociale, non impedisce al legislatore ordinario di porre limiti e condizioni - che non siano irrazionali o discriminanti - per il conseguimento di tali diritti. (Conf 6228/85, mass n 443357).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)