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Sez. L, Sentenza n. 7935 del 27/10/1987 (Rv. 455682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE MASSIMO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - FUNZIONE - EFFETTI - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - ECCEZIONI DI CONTROPARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE MASSIMO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - FUNZIONE - EFFETTI - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - ECCEZIONI DI CONTROPARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di malattie professionali i limiti temporali al riconoscimento delle prestazioni assicurative non rappresentano termini di decadenza o di prescrizione, ma incidono sulla stessa fattispecie costitutiva del diritto implicando presuntivamente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia professionale, ovvero la stabilizzazione dei postumi. Consegue che l'osservanza dei termini suddetti, che non ricadono tra le preclusioni e le decadenze che l'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 stabilisce essere irrilevanti se verificatesi nel corso delle procedure amministrative, può essere accertata dal giudice del merito, indipendentemente da qualsiasi eccezione di controparte. (V 2213/87, mass n 451449).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)