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Sez. 1, Sentenza n. 14222 del 24/02/2023 Cc. (dep. 04/04/2023) Rv. 284507 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno - Reato posto in continuazione con altro già giudicato in via definitiva - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284507-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al

solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.

Cod. Pen. art. 229 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)