Sez. 6, Sentenza n. 17717 del 11/03/2009 Ud. (dep. 27/04/2009) Rv. 243650 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno - Reato posto in continuazione con altro già giudicato in via definitiva - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
Ai fini dell'applicazione della libertà vigilata di cui all'art. 229, comma primo n. 1, cod. pen., nel caso di condanna per un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, va preso in considerazione soltanto l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. e non già la pena complessiva rideterminata dal giudice sulla base del precedente giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 229 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)