Sez. 3, Ordinanza n. 11478 del 29/04/2024 (Rv. 670934-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene o diritto all’indennizzo assicurativo - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Applicabilità del principio anche alla vendita forza ex art. 2919 c.c. - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.
Cod. Civ. art. 1918 com. 3, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)